Per il perfezionamento della notifica di un atto tributario a mezzo del servizio postale, la prova dell’avvenuta notifica può essere fornita esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

 

Per il perfezionamento della notifica di un atto tributario a mezzo del servizio postale, con la procedura prevista per gli atti giudiziari, in caso di rifiuto o d’inidoneità delle persone a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario, la prova dell’avvenuta notifica può essere fornita esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale viene comunicato il deposito dell’atto presso l’ufficio postale. Non basta produrre la prova dell’invio della raccomandata.

È il tanto atteso principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 10012 del 15 aprile 2021, che tende a risolvere la dibattuta questione sugli adempimenti che il fisco deve porre in essere per dimostrare il perfezionamento della notifica degli atti impositivi. Questo principio è applicabile alle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari, non solo tributari, ma anche amministrativi e processuali.

Per le Sezioni unite della Cassazione, «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. Cad), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima».