Avrai sentito dire che Equitalia non può pignorare la prima casa. Non si tratta di un divieto generale, ma è subordinato a determinate condizioni. Eccole elencate.
L’immobile non può essere pignorato se:
1. è destinato ad uso abitativo;
2. il debitore vi risiede anagraficamente;
3. è l’unico immobile di proprietà del debitore;
4. non è di lusso ossia non è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
In tali casi – ribadiamo – Equitalia non può procedere al pignoramento della casa. “Pignoramento” vuol dire avviare la procedura esecutiva attraverso la vendita forzata dell’immobile, la messa all’asta e la definitiva espropriazione attraverso il processo esecutivo controllato dal Tribunale.
Tale divieto di pignoramento non impedisce però a Equitalia – ma solo per debiti superiori a 20.000 euro – di iscrivere ipoteca sull’immobile. Quest’ultima, infatti, è cosa ben diversa dal pignoramento e né può essere considerata un atto preparatorio al pignoramento. L’ipoteca è solo una garanzia, in favore del creditore che ne sia munito, di essere preferito, in caso di vendita dell’immobile all’asta, sul ricavato che ne deriva.
In pratica, una volta che un creditore (che, come detto, non può essere Equitalia, ma, per esempio, una banca) avrà avviato il pignoramento, il prezzo derivato dall’asta andrà prima a soddisfare il titolare di ipoteca di 1° grado, poi il titolare di ipoteca di 2° grado, ecc.
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